SERVIZIO EUDR

Vireo Synchronia EUDR Pathway


Il Regolamento (EU) 2023/1115 (EUDR)
Il 31 maggio 2023 è stato approvato in Unione Europea il Regolamento (UE) 1115/2023 (EUDR), che abroga e sostituisce l’attuale Regolamento (EU) 995/2010 (EUTR). Nel nuovo Regolamento viene posta una forte attenzione alla tutela delle foreste, non solo contrastando il taglio illegale (valutato nel Regolamento (UE) 995/2010) ma anche contrastando la deforestazione e il degrado forestale.

Questa nuova normativa richiede a coloro che importano nell’UE, o esportano da essa, sette beni di consumo (gomma, legno, cacao, caffè, olio di palma, soia e bestiame) di condurre una dovuta diligenza sui prodotti coinvolti, garantendo che non abbiano causato deforestazione nel paese d’origine. Per effettuare questa dovuta diligenza, le aziende europee dovranno richiedere le seguenti informazioni ai loro fornitori:

  • Descrizione, quantità e paese di produzione dei prodotti importati
  • Coordinate di tutti gli appezzamenti di terreno in cui i prodotti sono stati raccolti
  • Contatti del fornitore
  • Prove che le merci non abbiano causato deforestazione e siano state prodotte conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione

Senza una dichiarazione di dovuta diligenza e senza queste informazioni le merci interessate dal regolamento non potranno più attraversare le dogane europee a partire dal 30 Dicembre 2024.

Cosa offre Vireo?
Vireo, un’azienda italiana specializzata in sostenibilità, mira ad assistere le imprese italiane nell’adempiere al nuovo Regolamento (EU) 2023/1115 (EUDR).

Per raggiungere questo obiettivo, Vireo offre quattro servizi modulari personalizzabili che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione, a seconda delle esigenze specifiche di ciascuna azienda.

1. Compliance Consulting

  • Vireo offrirà servizi di consulenza per la conformità all’EUDR per le industrie coinvolte nell’olio di palma, gomma, caffè e cacao.
  • Vireo assisterà l’azienda in tutte le fasi della dovuta diligenza e di aderenza al regolamento EUDR:
    • Raccogliendo tutte le informazioni necessarie dai fornitori, incluse l’identificazione delle furniture e le coordinate di tutti gli appezzamenti di terreno in cui le merci sono state prodotte
    • Raccogliendo prove che le merci non abbiano causato deforestazione e siano state prodotte conformemente alla legislazione del paese di produzione
    • Valutando i rischi delle merci importate secondo i parametri forniti dall’Unione Europea
    • Proponendo soluzioni per mitigare il rischio delle merci importate
  • Vireo fornirà supporto continuo e aggiornamenti per aiutare le aziende ad adattarsi ai cambiamenti normativi, assicurando una conformità continua nelle industrie dell’olio di palma, gomma, caffè e cacao.
  • Vireo presterà assistenza alle aziende durante i controlli condotte dalle autorità competenti.

2. Supply Chain Auditing

  • Vireo effettuerà audit sulle catene di approvvigionamento per olio di palma, gomma, caffè e cacao, utilizzando ispezioni in loco, revisioni documentali e interviste ai fornitori.
  • Il personale di Vireo nella regione Asia-Pacifico arricchirà il processo di audit, fornendo competenze locali e una visione approfondita sulle dinamiche delle catene di approvvigionamento regionali.
  • Il personale di Vireo nella regione Asia-Pacifico potrà raccogliere personalmente le coordinate dei terreni in cui sono state prodotte le merci importate.
  • Vireo genererà rapporti dettagliati che delineano lo stato di conformità, i potenziali rischi e le azioni correttive consigliate, fornendo alle imprese nei settori dell’olio di palma, gomma, caffè e cacao un supporto informativo.

3. Technology Solutions

  • Vireo implementerà tecnologie RFID e GPS per tracciare le filiere dell’ olio di palma, della gomma, del caffè e del cacao, con l’obbiettivo di migliorane la trasparenza.
  • Sfruttando la presenza sul territorio, il personale di Vireo nella regione Asia-Pacifico si assicurerà che le soluzioni tecnologiche siano adattate alle specifiche esigenze della regione.
  • Vireo svilupperà soluzioni software per la gestione efficiente e la verifica della legalità dell’approvvigionamento nei settori dell’olio di palma, gomma, caffè e cacao, incorporando analisi dei dati per un miglioramento continuo. Vireo implementerà sistemi di monitoraggio satellitari per tracciare e analizzare in tempo reale le attività di deforestazione legate a olio di palma, gomma, caffè e cacao, garantendo la conformità alle normative EUDR.

4. Training and Education

  • Vireo progetterà e offrirà programmi di formazione per la conformità all’EUDR per le imprese nei settori dell’olio di palma, gomma, caffè e cacao, focalizzandosi sulle normative chiave, i requisiti di dovuta diligenza e le migliori pratiche applicabili.
  • Materiali educativi, come manuali, corsi online e workshop interattivi, saranno personalizzati per affrontare le sfide uniche di ciascuna merce specifica.
  • Vireo fornirà aggiornamenti continui sulla formazione per mantenere le imprese nei settori dell’olio di palma, gomma, caffè e cacao informate sui cambiamenti nelle normative del settore.

Link al regolamento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115

FAQ

Che cos’è l’EUDR?

EUDR (European Union Deforestation Regulation) è il termine colloquiale usato per indicare il Regolamento (UE) 2023/1115, il quale ha l’obbiettivo di ridurre gli impatti sociali e ambientali delle catene di forniture europee, impedendo l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione sul suolo europeo di prodotti che abbiano causato deforestazione nel loro paese di origine.

Chi sarà colpito dal regolamento?

Il regolamento colpirà gli operatori, ovvero coloro che importano/esportano i prodotti interessati sul/dal mercato dell’Unione Europea, ed i commercianti, cioè coloro che comprano o mettono a disposizione prodotti oggetto del Regolamento (ad. es. grossisti o trasformatori intermedi).

Quali sono i prodotti interessati dal regolamento?

L’EUDR considera sette materie prime, ovvero legno, cacao, caffè, soia, palma da olio, bovini e gomma naturale. Sono inclusi nel regolamento inoltre, buona parte dei prodotti realizzati con queste materie prime, come ad esempio gli pneumatici, il cioccolato, il cuoio, i mobili in legno o la carta stampata. Un elenco completo dei prodotti interessati può essere trovato nell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115.

Quali sono gli obblighi imposti agli operatori?

Il principale obbligo imposto agli operatori è la dovuta diligenza richiesta su tutti I prodotti interessati importati/esportati sul/dal mercato UE. La dovuta diligenza comprenderà tre fasi:

  • Raccolta delle informazioni: in questa fase l’operatore deve raccogliere varie informazioni sul prodotto interessato, tra le quali la georeferenziazione degli appezzamenti in cui è stato coltivato il prodotto, e prove che il prodotto provenga da aree non deforestate dopo il 31 dicembre 2020 e che il prodotto rispetti la legislazione del paese di origine.
  • Valutazione del rischio: In questa fase l’operatore dovrà valutare il rischio del prodotto interessato, utilizzando una serie di criteri, quali il rischio e le caratteristiche del paese di origine (es. presenza di foreste, tasso di deforestazione, corruzione).
  • Mitigazione del rischio: Se il rischio del prodotto interessato non è considerato nullo o trascurabile, l’operatore deve mitigare tale rischio, richiedendo ulteriori informazioni, svolgendo indagini o audit indipendenti e/o attuando altre misure di attenuazione del rischio

E’ importante ricordare che per attraversare le dogane europee il prodotto dovrà essere affiancato da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Quali sono gli obblighi imposti ai commercianti?

I commercianti non-PMI vengono equiparati agli operatori, ovvero devono effettuare la dovuta diligenza per tutti I prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato europeo. I commercianti PMI, al contrario, non sono tenuti a implementare un sistema di dovuta diligenza, ma dovranno raccogliere e registrare informazioni relative ai contatti dei fornitori, le prove e i riferimenti della dovuta diligenza effettuata da essi ed i contatti di coloro ai quali si forniscono i prodotti.

Quando un’azienda è considerata PMI?

Ai sensi della Raccomandazione dell’Unione Europa n. 2003/361/CE, con il termine PMI (Piccola Media Impresa) si intendono imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di EUR.

Quando entrerà in vigore il regolamento?

Il regolamento è entrato in vigore a Giugno 2023 e verrà applicato a partire dal 30 Dicembre 2024. Le PMI e le aziende che erano già soggette al regolamento EUTR (Regolamento (UE) n. 995/2010), avranno però più tempo per adattarsi al regolamento, per queste aziende infatti la data di applicazione è fissata al 30 Giugno 2025.

Come verranno effettuati i controlli?

Il Regolamento prevede il controllo del:

  • 9% degli operatori nazionali che immettono beni interessati provenienti da Paesi ad alto rischio
  • 3% degli operatori nazionali che immettono beni interessati provenienti da Paesi a rischio standard
  • 1% degli operatori nazionali che immettono prodotti provenienti da Paesi a rischio basso

NB: la classificazione dei Paesi in classi di rischio viene declinata dalla Commissione Europea. È prevista inoltre una soglia minima di controlli al 9% sui prodotti totali provenienti da Paesi ad alto rischio.

Quali saranno le sanzioni?

Il regolamento prevede:

  • Sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale nel caso di persone giuridiche l’ammontare massimo è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo
  • La confisca dei prodotti interessati
  • La confisca dei proventi ottenuti
  • L’esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubbliche e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese le procedure di gara, sovvenzioni e concessioni
  • Il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o recidiva
  • Il divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’art. 13 in caso di violazione grave o di recidiva
  • La pubblicazione della sentenza di condanna
Torna in alto